RISCHIO RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO
La tutela contro l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è contenuta nel Capo II del Titolo VIII del D.lgs. 81/08 in cui si dice che l’impresa nel suo complesso ha l’obbligo di valutazione del rischio rumore, analogamente a quanto detto in relazione all’obbligo di valutazione del rischio, rimane obbligatoria per la valutazione del rumore nelle strutture fisse (quali uffici, depositi, e impianti stabili).
L’articolo 189 del D.lgs. 81/08 ha definito dei valori limite di esposizione vale a dire valori che non possono essere superati, ossia livelli che, qualora superati, comportano l’applicazione di specifiche misure di sicurezza.
L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute. Gli elementi indicati dal decreto come riferimenti per questa valutazione sono: il livello, il tipo e la durata dell’esposizione.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale o ogni qual volta si verifichino cambiamenti da rendere obsoleta la precedente. La valutazione viene effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

