Valutazione del rischio
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
DVR sta per Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR è il documento obbligatorio che individua e analizza i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro, Il DVR viene elaborato per descrivere i rischi presenti e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività. Il documento deve essere tenuto in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro e deve essere reso disponibile per eventuali ispezioni, la mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il datore di lavoro.
Le informazioni contenute al suo interno sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, questi rischi.
Redigere il DVR è un obbligo, infatti, questo documento è indispensabile per:
- Tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori;
- Diminuire la probabilità che incorrano in incidenti e infortuni;
- Evitare severe sanzioni e, in alcuni casi, anche l’arresto.
Il responsabile del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro in collaborazione con:
- Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- il rappresentante dei lavoratori (RLS)
- il medico competente (MC)
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, i lavoratori autonomi senza dipendenti.
Elaborazione piano di sicurezza
PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
È un documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione, le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.
Il PSC è una relazione dettagliata molto importante, che deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; che mette in luce le varie fasi operative del lavoro, individua le situazioni a rischio e prevede azioni per la messa in sicurezza del cantiere, è un documento che rappresenta una garanzia per lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto della sicurezza e diventa obbligatorio quando sono presenti più imprese nei cantieri anche non contemporaneamente, oppure quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative, per evitare di incorrere in errori o dimenticanze, la scelta migliore per redigere il PSC è quella di affidarsi ad un software
Nella documentazione relativa alla sicurezza di un cantiere si presenta anche il “Layout di cantiere”. Si tratta di un disegno che include la documentazione tecnica dello svolgimento dei lavori. Il documento è molto utile in quanto è possibile capire visivamente quali sono i rischi all’interno dell’area di lavoro
Il piano sicurezza di coordinamento si deve aggiornare nel momento in cui si verificano variazioni in cantiere su:
- Modifiche sui contenuti dei lavori;
- Variazione della tempistica di realizzazione;
- Modifica dei soggetti che eseguono i lavori
All’interno de PSC vi è anche la stima dei costi per quanto riguarda la sicurezza
Attuazione misure di prevenzione e protezione
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di prevenzione e protezione sono strategie e azioni volte a ridurre o eliminare i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti sul posto di lavoro. La differenza fra e due è che le misure di prevenzione mirano ad evitare l’insorgere dei rischi, mentre le misure di protezione si concentrano sulla riduzione dei rischi presenti.
Le misure di prevenzione servono ad evitare che si verifichi una determinata situazione di pericolo, e sono:
Misure tecniche riguardano l’implementazione di tecnologie, dispositivi e infrastrutture che riducono o eliminano i rischi;
Misure organizzative coinvolgono l’adozione di processi e procedure per minimizzare i rischi;
Misure comportamentali si concentrano sull’influenzare il comportamento delle persone attraverso la formazione e l’informazione.
Le misure di protezione servono a ridurre l’impatto e gli effetti dannosi di tutti quei rischi residui che, nonostante l’azione di prevenzione, non è stato possibile eliminare del tutto:
Misure di protezione individuale: volte a ridurre l’impatto e gli effetti dannosi di tutti quei rischi che non è stato possibile eliminare del tutto
Misure di protezione collettiva: misure che beneficiano l’intero gruppo di lavoratori
Mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza
Lavori in appalto e misure per l'emergenza
Dispositivi di protezione individuale
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
I DPI nel testo unico della sicurezza vengono definiti come “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”, infatti, devono essere prescritti soltanto quando non è possibile attuare altre misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte.
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:
Essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
Essere adeguati alle condizioni del luogo lavorativo;
Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
Essere compatibili tra loro, qualora vi siano molteplici rischi e sia necessario l’utilizzo contemporaneamente di più DPI;
Essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie a seconda del grado di rischio:
DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità
DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo
DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto.
Informazione e formazione
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare a seconda delle attività svolte, può essere necessario anche l’addestramento sulle attrezzature che i lavoratori devono utilizzare
La mancata informazione, formazione e addestramento comportano gravi conseguenze per il datore di lavoro che può essere sanzionato severamente
L’articolo 2 del D.lgs 81/08 da delle definizioni di informazione e formazione
• informazione, è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro;
• formazione, è il processo educativo attraverso il quale si trasferisce ai lavoratori e agli interessati le conoscenze e procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Sorveglianza sanitaria
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il datore di lavoro, nel momento in cui svolge la valutazione del rischio, valuta la necessità di sottoporre il personale alla sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, la quale viene affidata al medico competente, nominato dal datore di lavoro
